Per l’Iva dell’oro usato rileva la destinazione

Pubblicato il 13 dicembre 2013 Gli adempimenti fiscali Iva connessi alle cessioni di oro in caso di cessione di prodotti di oreficeria usata a un soggetto passivo che intenda impiegarli in processi di lavorazione e trasformazione, sono chiariti dalle Entrate con la risoluzione 92 del 12 dicembre 2013.

L'Agenzia implementa la pregressa risoluzione 375/2002 in tema, spiegando che a rilevare ai fini Iva è la destinazione del bene non le condizioni oggettive.

In tal senso si precisa che i beni d’oro/argento usati possono essere ritenuti “oro industriale” se per vocazione destinati a un processo di trasformazione industriale, ossia se il cessionario è un azienda che effettua esclusivamente l’attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi oppure se il cessionario è un’azienda di fabbricazione, titolare di marchio di identificazione ai sensi del Dlgs 251/1999, che effettua l’attività di affinazione industriale del metallo prezioso al fine di immettere in produzione nuovi oggetti d’oro recanti il proprio marchio di identificazione.

Pertanto, agli acquisti di monili d’oro e d’argento dai “compro oro/argento”:

- se da parte di aziende che li destineranno esclusivamente alla lavorazione industriale, sono soggetti, al momento della cessione, al regime del reverse charge, in quanto il bene viene considerato oro industriale;

- se da parte di aziende che li reimmetterà nel circuito commerciale, così come sono, l'imposta va assolta con il regime del margine, se il cedente è un privato o un altro soggetto che ha applicato il medesimo regime, o con il regime Iva ordinario, se il cedente è un operatore commerciale che non applica il margine.

Resta che nel caso di cessioni di “oro da investimento”, ossia l’esercizio da parte di un’azienda dell’attività di trasformazione e, contestualmente, di commercializzazione dei beni usati, con evidente esclusione che l’oro possa essere ritenuto per vocazione destinato a un processo di trasformazione industriale, sussiste l'esenzione dall'imposta - ex articolo 10, n. 11) del Dpr 633/72 - salva la possibilità di opzione per l'imponibilità, assolta in reverse charge.
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