La legge 311/2004 (Finanziaria 2005) prevede la possibilità di affrancare a titolo oneroso le riserve in sospensione d'imposta presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, fatta eccezione per la riserva per ammortamenti anticipati. L'affrancamento si potrà effettuare mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva (Irpef, Irpeg e Irap) di importo variabile a seconda delle poste che si intendovo liberare dal vincolo fiscale. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata in tutto o in parte alle riserve iscritte nel bilancio e al capitale sociale. Per i fondi in sospensione, l'imposta sostitutiva ha aliquota pari al 10%, che si riduce al 4% per i saldi attivi di rivalutazione monetaria.
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