Con l’articolo 26 del D.L. n.34/2020 convertito, il legislatore ha istituito tre misure di sostegno al “rafforzamento patrimoniale“ delle imprese di medie dimensioni. La prima misura si sostanzia in un credito d’imposta (nella misura del 20% dell'investimento) destinato ai soggetti che effettuano - tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 - conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale di “una o più società” che soddisfano le condizioni dettate dai commi 1 e 2 dell’articolo 26. Il credito d'imposta si applica anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati UE/SEE, nel rispetto delle condizioni stabilite (forma societaria, tipologia di attività, limiti dimensionali relativi ai ricavi, riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020, esecuzione dell'aumento di capitale) nonché quando l’investimento avviene attraverso quote o azioni di OICR residenti in Italia o in Stati membri dell’UE/SEE, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese che rispettano le condizioni di ammissibilità.
La seconda misura è rappresentata da un credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020, riconosciuto alle società ammesse al beneficio, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020. Il credito d’imposta è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Tale tax credit è utilizzabile in compensazione a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Per la fruizione dei crediti di imposta sui conferimenti in denaro e sulle perdite registrate nel 2020 è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. La terza misura di rafforzamento patrimoniale prevista dalla norma è rappresentata dall' istituzione di un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato “Fondo Patrimonio PMI”.
Sul piano operativo, con il D.M. 10.08.2020 sono stati individuato i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei suddetti crediti d'imposta. Si fa presente, altresì, che il tax credit conferimenti e quello commisurato alle perdite sono “cumulabili” fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto di cui l’emittente ha beneficiato. In particolare, l’importo complessivo “lordo” delle misure di aiuto per ciascuna società non può eccedere l’ammontare di 800.000 euro (120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Attenzione che il tax credit è riconosciuto “secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse”, ossia mediante un "click day". Va evidenziato, infine, che l'efficacia delle misure in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
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