Per le “ganasce” non basta l’avviso

Pubblicato il 30 giugno 2007

La Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza n. 399 del 20 giugno stabilito che le ganasce fiscali rappresentano un provvedimento illegittimo se messe in atto sulla base del solo “preavviso” di fermo amministrativo. Infatti, quest’ultimo non è un atto impugnabile in quanto non può essere portato davanti al giudice per il fatto che non si menzionano limiti e oggetto del provvedimento. L’atto che deve essere notificato è, invece, il provvedimento di fermo (e non il preavviso di esso) che deve contenere tutti i requisiti dello statuto del contribuente, in particolare: l’organo giudiziale de adire, il termine per il ricorso e le regole da seguire per la costituzione in giudizio.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2025: guida alle novità di lavoro e pensioni

22/12/2024

Settore moda: ampliata la platea delle imprese con sostegno al reddito

20/12/2024

Portale Inps per il libretto famiglia: novità in arrivo

20/12/2024

Errori evidenti nella dichiarazione doganale? Niente confisca amministrativa

20/12/2024

Quota 103 e incentivo al posticipo del pensionamento: cosa cambia nel 2025

20/12/2024

Garanzie rappresentanti fiscali Iva, decreto in Gazzetta

20/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy