Per l'architetto dichiarato fallito, diritto al minimo per il sostentamento suo e della famiglia
Pubblicato il 23 novembre 2013
La Corte di cassazione, con sentenza
26206 del 22 novembre 2013, ha stabilito che il professionista dichiarato fallito in estensione della società, che continui a svolgere la propria attività professionale, ha diritto ad un importo da trattenere dai ricavi derivanti dall'esercizio della stessa definito dal giudice.
Nel caso in esame, trattasi di un architetto dichiarato fallito, al quale il giudice vedeva riconosciuta la somma di 1.374 euro a titolo di pensione e di attività professionale per il necessario mantenimento suo e della sua famiglia, somma ritenuta inadeguata dal professionista, dal momento che non riusciva a soddisfare il mantenimento di un tenore di vita adeguato.
La Corte ha evidenziato come per il professionista possano esser previste solo le somme suddette, mentre la restante parte dei ricavi deve essere indirizzata alla soddisfazione dei creditori.
Spetta quindi al giudice fallimentare la decisione della definizione delle somme, una volta tenuto conto delle esigenze del fallito e di quelle della sua famiglia.