Per l’accisa vale la destinazione

Pubblicato il 24 novembre 2006

di Giustizia Ue, con la sentenza pronunciata ieri in merito al procedimento C-5/05, mette definitivamente fine a tutti i dubbi circa il luogo di assoggettamento ad accisa di beni acquistati da un privato in un Paese comunitario diverso dal proprio. Il principio può essere così sintetizzato: i beni soggetti ad accisa acquistati da un privato residente in uno Stato comunitario e da questi fatti consegnare – tramite un vettore – presso la propria residenza in un altro Stato Ue, scontano l’accisa nel Paese di destinazione. Dato il rischio di eventuali comportamenti elusivi dell’imposta a cui si potrebbe andare incontro, nel caso non raro in cui venga interpretato in modo distorto e strumentale il concetto di beni trasportati dai consumatori, ha voluto dare una univoca interpretazione dell’articolo 8 della direttiva 92/12, il quale, in deroga al principio generale che vuole i diritti di accisa riscossi dallo Stato membro di destinazione finale della merce, per i prodotti acquistati dai privati a uso personale e trasportati dai medesimi prevede che i diritti in questione siano riscossi dallo Stato membro di acquisto dei beni. La sentenza ha così fornito una restrittiva interpretazione della lettura del sopra citato articolo riconoscendo che: per beni trasportati dai medesimi si devono intendere esclusivamente quelli trasportati personalmente dal privato che li abbia acquistati. La disposizione dell’articolo 8 della direttiva 92/12, quindi, non può trovare applicazione quando il trasporto di merci soggette ad accisa è stato effettuato tramite un agente. Ciò perchè la direttiva si fonda sul principio che i prodotti non detenuti a fini personali debbano essere necessariamente considerati a scopi commerciali. 

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