Per la sentenza passata in giudicato è irrilevante il nuovo orientamento di giurisprudenza

Pubblicato il 11 luglio 2013 Con la sentenza n. 29445 depositata il 10 luglio 2013, la Terza sezione penale di Cassazione ha ricordato come le statuizioni contenute nella sentenza divenuta irrevocabile, abbiano efficacia di giudicato e come, a fronte del principio della intangibilità del giudicato ex articolo 648 del Codice di procedura penale, risulti inconferente l'eventuale posteriore diverso orientamento di altri giudici anche di grado superiore.

Ciò – precisa la Corte – anche nell'ottica della sentenza n. 230/2012 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata infondata la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 673 del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna, anche il mutamento giurisprudenziale derivante da una pronuncia della Sezioni Unite relativa ad una interpretazione applicativa di principi affermati dal giudice comunitario.

Ed infatti, i principi di irretroattività sfavorevole e di retroattività favorevole si riferiscono solo alla fonte penale di produzione legislativa e non a quella giurisprudenziale.
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