Per la proprietà della casa tra i coniugi bisogna guardare al regime dei beni scelto

Pubblicato il 19 ottobre 2009

Nessuna rivendicazione della proprietà di metà della abitazione può provenire dalla ex moglie in merito ad un immobile costruito su un terreno acquistato solo dal marito coniugato se è stata scelto il regime di separazione dei beni.

E’ la secca affermazione pronunciata dalla Corte di cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 21637 del 12 ottobre 2009, che ha respinto il ricorso presentato dalla ex moglie che invece invocava una comunione di fatto nell’acquisto del terreno.

Nella sentenza i magistrati appoggiano le motivazioni rese dalla Corte d’appello secondo cui tra i coniugi vige il regime di separazione dei beni e ciò non viene scalfito dalla dichiarazione della ex moglie che sostiene esservi in realtà una comunione di fatto.

In secondo luogo la moglie non può acquistare la proprietà per metà dell’immobile solo per il fatto che ha contribuito alle spese economiche familiari pagando le tasse sulla casa, cosa che rientra nella normale vita coniugale. +Infine la ricorrente non ha fornito prova scritta dell’esistenza della simulazione o di interposizione fittizia di persona al momento dell’acquisto del terreno dove insiste la casa.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

IMU sui beni-merce: la Corte costituzionale conferma l’obbligo

18/04/2025

Dimissioni per fatti concludenti, ecco i chiarimenti del Ministero del lavoro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy