Nessuna rivendicazione della proprietà di metà della abitazione può provenire dalla ex moglie in merito ad un immobile costruito su un terreno acquistato solo dal marito coniugato se è stata scelto il regime di separazione dei beni.
E’ la secca affermazione pronunciata dalla Corte di cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 21637 del 12 ottobre 2009, che ha respinto il ricorso presentato dalla ex moglie che invece invocava una comunione di fatto nell’acquisto del terreno.
Nella sentenza i magistrati appoggiano le motivazioni rese dalla Corte d’appello secondo cui tra i coniugi vige il regime di separazione dei beni e ciò non viene scalfito dalla dichiarazione della ex moglie che sostiene esservi in realtà una comunione di fatto.
In secondo luogo la moglie non può acquistare la proprietà per metà dell’immobile solo per il fatto che ha contribuito alle spese economiche familiari pagando le tasse sulla casa, cosa che rientra nella normale vita coniugale. +Infine la ricorrente non ha fornito prova scritta dell’esistenza della simulazione o di interposizione fittizia di persona al momento dell’acquisto del terreno dove insiste la casa.
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