Per il rimborso spazio in appello

Pubblicato il 08 ottobre 2006

In presenza di una sentenza del giudice favorevole al contribuente, l’Amministrazione finanziaria deve procedere al rimborso, non potendo pertanto più emanare atti di riscossione. Un principio consolidato nel diritto, che con l’unificazione della disciplina della riscossione provvisoria delle imposte in pendenza del processo – articolo 68 del dlgs 546/1992 – veniva modificato, stabilendosi che solo il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto deciso dalla commissione provinciale va rimborsato. Dunque, se il giudice è la commissione regionale non v’è diritto al rimborso e l’Amministrazione procede alla riscossione. E aveva pure deciso che il fermo amministrativo, atto della riscossione, fosse giustificato anche in presenza di una decisione di secondo grado. L’innovazione apportata da quell’articolo di legge era talmente illogica da essere stata ritenuta una distrazione del legislatore. Nella recente sentenza 20526/2006, ha perciò cambiato orientamento, ritenendo che la sentenza di secondo grado non possa formare oggetto di alcuna forma di riscossione e che il tributo riscosso in eccedenza dev’essere rimborsato. Un’interpretazione costituzionalmente adeguatrice, poiché afferma che se l’imposta dev’essere rimborsata a seguito della decisione di primo grado, “sembra logico che a maggior ragione il rimborso sia dovuto ove intervenga una sentenza d’appello”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy