In presenza di una sentenza del giudice favorevole al contribuente, l’Amministrazione finanziaria deve procedere al rimborso, non potendo pertanto più emanare atti di riscossione. Un principio consolidato nel diritto, che con l’unificazione della disciplina della riscossione provvisoria delle imposte in pendenza del processo – articolo 68 del dlgs 546/1992 – veniva modificato, stabilendosi che solo il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto deciso dalla commissione provinciale va rimborsato. Dunque, se il giudice è la commissione regionale non v’è diritto al rimborso e l’Amministrazione procede alla riscossione. E aveva pure deciso che il fermo amministrativo, atto della riscossione, fosse giustificato anche in presenza di una decisione di secondo grado. L’innovazione apportata da quell’articolo di legge era talmente illogica da essere stata ritenuta una distrazione del legislatore. Nella recente sentenza 20526/2006, ha perciò cambiato orientamento, ritenendo che la sentenza di secondo grado non possa formare oggetto di alcuna forma di riscossione e che il tributo riscosso in eccedenza dev’essere rimborsato. Un’interpretazione costituzionalmente adeguatrice, poiché afferma che se l’imposta dev’essere rimborsata a seguito della decisione di primo grado, “sembra logico che a maggior ragione il rimborso sia dovuto ove intervenga una sentenza d’appello”.
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