Ai sensi dell’ottava direttiva Iva in materia di modalità di rimborso dell’IVA pagata in uno Stato membro da soggetti passivi residenti in un altro Stato membro, la firma da apporre sulla domanda di rimborso può essere anche quella di un procuratore e non necessariamente del contribuente in persona.
La precisazione arriva dalla Corte di giustizia Ue, causa C–433/08 pronunciata il 3 dicembre 2009, che ha affermato come l’intento che si propone detta direttiva è di porre fine alle divergenze fra le disposizioni in vigore negli Stati membri e di parificare i trattamenti a cui sono sottoposti i soggetti passivi residenti in diversi Stati membri. Parimenti è posto divieto agli stati membri di imporre ai soggetti passivi obblighi ulteriori rispetto a quelli richiesti per ritenere fondata e valida la domanda di rimborso.
Posto che l’allegato A dell’ottava direttiva non fornisce alcuna precisazione circa la nozione di “firma” limitandosi solo ad obbligare ad apporre una firma sul modulo di domanda, tale nozione va interpretata per tutti gli stati membri in modo uniforme nel senso che è non obbligatoria la firma del soggetto passivo in persona essendo sufficiente quella di un suo procuratore.
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