Ieri, il sottosegretario all’Economia, Lettieri, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare, ha precisato che l’applicazione del reverse charge prevede che il subappaltatore ed il proprio committente “svolgano la loro attività utilizzando uno dei codici indicati nella sezione F delle tabelle Atecofin (2004)”. Assumono importanza, così, anche i codici dell’impresa committente, che senza chiarimenti in merito fino ad oggi erano stati considerati ininfluenti. Le operazioni svolte occasionalmente, non dovendo essere comunicate all’Agenzia, non rientrano tra quelle su cui si applica l’inversione contabile.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".