Avvocati e magistrati si dicono perplessi in ordine alle difficoltà applicative immediate delle norme anti-stalker data la formulazione del nuovo articolo 612-bis c.p. e il suo mancato coordinamento con l'art. 610 c.p. che punisce, in maniera meno severa, la violenza privata. Per gli operatori la formulazione è troppo generica e fondata su fatti non misurabili oggettivamente, mancando, cioè, di tipizzazione circostanziata dell'illecito, con il rischio di portare ad applicazioni molto disomogenee ed in contrasto tra loro. Inoltre, per i giuristi anche l'obbligo introdotto della custodia cautelare in carcere per gli indiziati del reato, sarebbe in contrasto con le regole fondamentali del Codice di procedura penale che riconoscono al giudice la possibilità di graduare questa misura cautelare preventiva sulla base delle situazioni specifiche.
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