Per il “prezzo valore” niente ritocchi tardivi

Pubblicato il 10 giugno 2009 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 145 del 9 giugno 2009, chiarisce che non può essere colmata con atto integrativo successivo la mancanza della richiesta esplicita di voler beneficiare del regime fiscale di favore nel contratto a cui deve essere applicato. Pertanto, il contratto privo della richiesta di applicazione del sistema del prezzo-valore (basato sulla rendita catastale) va tassato con le regole ordinarie, ossia in base al valore corrente del bene immobile oggetto di trasferimento. La posizione dell’Agenzia è criticabile su più fronti. Si sottolinea la disparità di trattamento rispetto ad altre agevolazioni sulla prima casa: nella risoluzione 110/E/2006 per alcuni benefici è detto che “se ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, non si possono negare le agevolazioni, per il solo fatto della non contestualità della dichiarazione”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Comunicazione carta e grafica pmi - Ipotesi di accordo dell'8/4/2025

11/04/2025

Comunicazione carta e grafica pmi. Rinnovo Ccnl

11/04/2025

Fringe benefit veicoli aziendali e tracciabilità spese trasferte: cosa cambia dal 2025

11/04/2025

Cassazione: presidente CdA non è sempre responsabile

11/04/2025

Contratti di Sviluppo 2025: apertura sportello per investimenti green al Sud

11/04/2025

Requisiti per deducibilità della previdenza complementare

11/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy