Per il non iscritto all’Albo è reato l’esercizio abusivo della professione solo dopo il 2005
Pubblicato il 24 marzo 2012
La Corte di cassazione a Sezioni unite penali, con la
sentenza n. 11545 del 23 marzo 2012, ha stabilito che il reato di esercizio abusivo della professione per le attività tipiche del commercialista è punibile solo dopo la riforma del 2005, che istituisce l’Albo.
Ma in particolare nel campo dei professionisti della contabilità:
“le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.pp.rr nn. 1067 e 1068 del 1953, anche se svolte - da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali - in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione; a opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddescritte, nel vigore del nuovo dlgs n. 139 del 2005”.
Dopo il 2005, pertanto, non commette violazioni il professionista non iscritto all’Albo solo se dichiara esplicitamente di non essere in possesso della specifica abilitazione e di operare con altri titoli o per esperienza personale acquisita.
Claudio Siciliotti, presidente Cndcec, commenta:
“il
principio illustrato è condivisibile perché evidenzia come la natura non esclusiva di un'attività tipica di una professione può
consentirne lo svolgimento da parte di non iscritti, a condizione, però, che esso non presenti caratteristiche di sistematicità,
organizzazione e remunerazione che la rendano una vera e propria professione”.