Per il Garante redditometro senza Istat

Pubblicato il 22 novembre 2013 Il via libera del Garante della privacy al nuovo redditometro - versione 2.0 - c’è, con parere 2765110 del 21 novembre 2013, ma subordinato a correzioni.

Si prescrive all'Agenzia delle entrate di adottare, a garanzia dei contribuenti, prima dell'inizio del trattamento, misure e accorgimenti specificati, modificando l'applicativo e la relativa prassi e modulistica, con specifico riguardo: al trattamento automatizzato e alla profilazione del contribuente per il calcolo dello scostamento e per la selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento; alla qualità dei dati (individuazione della tipologia di famiglia, fitto figurativo ed esattezza delle informazioni); alla conservazione dei dati; all'informativa ai contribuenti; alla pubblicazione dell'informativa ai contribuenti e al contenuto dell'invito al contraddittorio; al trattamento dei dati relativi alle spese sostenute dal contribuente non ancorate a spese certe per beni o servizi o il relativo mantenimento, anche quale parametro di riferimento.

Alcune modifiche sono complesse.

Niente utilizzo dei dati delle spese medie Istat ai fini della determinazione dell'ammontare di spese frazionate o ricorrenti per le quali il Fisco non ha evidenze certe: i dati sono standard di consumo medio familiare, dunque non possono essere riferiti al singolo senza margini di errore.

Nel contraddittorio la ricostruzione delle voci di spesa corrente da parte del Fisco in base ai dati citati insiste nella sfera privata del contribuente obbligato a dover giustificare certe tipologie di spesa, anche relative alle sfere più intime della personalità (tempo libero, istruzione dei figli), al funzionario dell'Ufficio, in piena mancanza di rispetto dei limiti posti in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. Tra l’altro i dati previsti risalgono al 2009; in merito, si mette in evidenza che il contribuente non è tenuto in alcun modo alla loro registrazione a fini contabili. Pertanto, l’interessato che intenda collaborare si troverà di fronte ad una oggettiva difficoltà per la ricostruzione puntuale del proprio reddito.

Ciò premesso, nel dare l’ok allo strumento, il Garante obbliga l'Agenzia a rimuovere dalla banca dati, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento del 21 novembre 2013 ed anche in relazione all'annualità 2009, le indicazioni sull'attribuzione generalizzata ai contribuenti delle spese medie Istat nell'ambito dell'applicativo in uso agli uffici.
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