L’Inps, con la circolare n. 46 del 17 marzo 2006, chiarisce che le lavoratrici madri autonome – artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali – se chiedono il congedo parentelare devono effettivamente astenersi dal lavorare. La sospensione dell’obbligo contributivo di artigiane e commercianti riguarda solo mesi solari interi, questo per evitare sovrapposizioni di coperture assicurative, quella obbligatoria e quella figurativa, in quanto il periodo di congedo verrà accreditato figurativamente d’ufficio dall’Inps. Nell’articolo vengono esaminati ambiti e modalità del congedo parenterale.
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