Per il bonus locazioni slalom tra novità e chiarimenti

Pubblicato il 24 settembre 2020

Con il decreto cd. “Agosto” (articolo 77 del D.L. n. 104/2020) il legislatore è intervenuto sul credito d’imposta locazioni previsto dall’articolo 28 del D.L. 34/2020 “modificando” i commi 3 e 5 dello stesso articolo. La norma del decreto “Rilancio” - lo si ricorda - prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il bonus spetta, in generale, ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, mentre per le strutture alberghiere e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, lo stesso spetta “indipendentemente” dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. Condizione necessaria per fruire del beneficio è che i soggetti interessati abbiano subito un “calo” del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi previsti di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Nell’ambito di tale norma si innestano, dunque, le modifiche apportate dal D.L. n. 104/2020. Nello specifico, viene stabilito che:

- il credito d’imposta spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche alle “strutture termali”;

- il credito d’imposta è commisurato all’importo versato a titolo di canone di locazione nel periodo d'imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (in luogo di marzo, aprile e maggio), e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio (in luogo di aprile, maggio e giugno).

Ancora, sul punto, sono recentemente intervenute due interessanti risposte ad interpello: nella prima (n. 356/E/2020) è stato chiarito che può beneficiare del tax credit anche il canone di sublocazione pagato per la stanza di un professionista che possiede i requisiti di legge; nella seconda (n. 364/E/2020) è stato chiarito il tax credit spetta anche in caso di immobili “extraterritoriali” (non accatastati o accatastabili) in quanto ciò che rileva è l’effettiva destinazione dell’immobile alle attività previste dalla norma.

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