L’Abi nella circolare del 4 agosto 2006 afferma che la “penale di anticipata estinzione” dei mutui bancari – cioè la clausola presente nei contratti di mutuo che prevede per la banca una somma (concordata in misura fissa o percentualmente) rapportata alla somma anticipatamente restituita – non rientra tra quelle “penalità” e “spese di chiusura” dei “contratti di durata” che il Dl 223/06, convertito in legge 248/06, impone alle banche di non pretendere dai clienti. Tuttavia, secondo l’Abi, l’aver previsto che il recesso dai rapporti di durata avviene per il cliente senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto “non comporta che non siano dovuti, qualora indicati in contratto, compensi onnicomprensivi da corrispondere nel caso di estinzione anticipata del rapporto stesso”, e ciò non darebbe luogo, comunque, a somme aventi natura di penale o di spese di chiusura. Questo ragionamento trova conforto nella disciplina del credito al consumo, di cui all’articolo 135, comma 2, del Tub, per il quale al consumatore spettano le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità senza possibilità di patto contrario: se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato “ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal Cicr”.
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