Il rapporto di lavoro dirigenziale non è soggetto alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali che interessa gli altri lavoratori subordinati (quadri, impiegati ed operai) ex articolo 10, legge 604/1966, ma rientra nell’area della libera recedibilità. Tuttavia, un recente orientamento giurisprudenziale (che trae origine dalla sentenza della Cassazione n. 6041/1995) detta la regola della licenziabilità ad nutum dei dirigenti e l’esclusione delle garanzie procedimentali unicamente per i dirigenti in posizione verticistica (“apicali”).
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