Per i conti la “prova” del Fisco

Pubblicato il 02 novembre 2008

La legge 244/07 ha dato all’Amministrazione finanziaria la facoltà di disconoscere l’importo contabilizzato per ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore se derivante da criteri non coerenti con quelli sistematicamente adottati in anni precedenti. Ciò al fine di evitare che le società percorrano vie non corrette per ottenere deduzioni in precedenza consentite solo attraverso il quadro Ec. Si ricorda che con l’eliminazione del quadro Ec a partire dall’esercizio 2008 non sono più permesse le deduzioni extracontabili. Le imprese che contabilizzavano ammortamenti ridotti o che non stanziavano svalutazioni dei crediti deducendo l’eccedenza in dichiarazione che, a partire dal 2008, aumentano fino al tetto previsto dal Tuir gli importi in bilancio dovranno dimostrare la correttezza della modifica di criterio sulla base della motivazione economica altrimenti potranno cadere nell’accertamento del Fisco. Dal momento che la facoltà di disconoscere le scelte difformi rispetto agli anni precedenti riservata al Fisco non ha alcuna limitazione del suo ambito applicativo ad importi che precedentemente il contribuente indicava nel Quadro Ec ci si chiede se la norma possa riguardare anche i cambiamenti di principi contabili che non interferiscono con le deduzioni extracontabili eliminate. Non sono interessate dalla norma, e quindi non sono sotto tiro del Fisco, le modifiche dei criteri di valutazione delle rimanenze se si rispettano le regole del Tuir e si effettuano le comunicazioni richieste.

Possibili anche altri controlli dell’Amministrazione finanziaria sulla regolarità dei criteri di valutazione in vista del bilancio al 31 dicembre 2008:

- per le società che adottano standard Ias/Ifrs scatta il principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (l’Amministrazione verificherà se la competenza temporale dei proventi e degli oneri è stata determinata con regole conformi a quelle stabilite dagli Ias);

- per le società di capitali l’imponibile per l’Irap è determinato in base agli importi che risultano iscritti nelle voci rilevanti nel conto economico senza rettifica per effetto dell’applicazione delle regole sul reddito d’impresa (l’Amministrazione può accertare un diverso valore per proventi e oneri rispetto al dichiarato se il bilancio non rispecchia i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa).

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