Le nuove regole sugli immobili dei professionisti si caratterizzano per l’analogia con quelle del reddito d’impresa. Infatti, nell’ambito della normativa sul lavoro autonomo non esiste una nozione di strumentalità, pertanto deve ritenersi che possa valere quella del reddito di impresa. Per il professionista può dunque essere considerato strumentale un immobile sia per destinazione sia per natura. Per i beni immobili strumentali sono ora ammesse in deduzione quote di ammortamento secondo i coefficienti tabellari di cui al dm 31.12.1988, trattandosi di applicare l’aliquota del 3%. La parificazione con la disciplina del reddito d’impresa comporta pure per i professionisti la necessità dello scorporo del valore dell’area su cui si trova il fabbricato strumentale, al fine di non tenere conto del costo nel processo di ammortamento. Tuttavia, per i professionisti non può esistere un valore di iscrizione in bilancio dell’area e non è mai configurabile un fabbricato ad utilizzo industriale soggetto allo scorporo con forfait del 30%. La categoria è tenuta ad applicare la percentuale del 20% in caso di acquisto indistinto di fabbricato e area su cui esso insiste o ad assumere il valore dell’area pari a quello di acquisto in ipotesi di acquisto separato dell’area e successiva costruzione del fabbricato.
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