Per gli avvocati non sussiste ancora l'obbligo di assicurarsi, fintanto che il Ministro della giustizia non provvederà a specificare le condizioni della polizza.
Lo ha chiarito il Consiglio nazionale forense con parere reso noto il 29 ottobre 2015, in risposta al quesito sottoposto dal Coa di Catanzaro, circa l'efficacia dell'assicurazione obbligatoria per i legali (ex art. 12 Legge 247/2012) per effetto dell'intervenuta determinazione, da parte del Ministro, delle condizioni essenziali e dei massimali minimi. Ovvero, se detta efficacia sia invece differita in attesa di ulteriori determinazioni ministeriali.
In proposito, il Cnf ha innanzitutto ribadito le due distinte fattispecie di assicurazione obbligatoria contemplate dal menzionato art. 12 Legge 247/2012; ovvero:
la polizza, a carico dell'avvocato, dell'associazione professionale o della società di professionisti, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori in deposito dai clienti;
l'ulteriore polizza, a carico dell'avvocato, dell'associazione professionale o della società di professionisti, a copertura degli infortuni derivanti a sé, ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione.
Ma non essendo pervenute specifiche disposizioni ministeriali – precisa il Cnf – deve ritenersi che l'obbligo sia differito per entrambe le due ipotesi.
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