Per gli atti tributari formati prima del fallimento è legittima la notifica al contribuente
Pubblicato il 11 febbraio 2010
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2803 depositata il 9 febbraio scorso, ha accolto il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato una serie di avvisi di accertamento notificati ad un contribuente, già dichiarato fallito, invalidando, conseguentemente, anche tutti i conseguenti avvisi di mora. Secondo la Ctr, in particolare, poiché il contribuente era fallito non avrebbe dovuto essere lui il destinatario della notifica degli avvisi avvisi di accertamento, bensì il curatore fallimentare. Il Fisco si è difeso sostenendo che gli avvisi di mora erano stati preceduti da una cartella esattoriale notificata al curatore e non impugnata.
La Corte di legittimità, pronunciandosi sulla vicenda, ha sottolineato che, nei casi come quello in esame, occorre distinguere tra atti formati prima della dichiarazione di fallimento e quelli dopo. Con la dichiarazione di fallimento non viene meno l'impresa, ma si ha solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare; conseguentemente – continua la Corte - “gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché intestati a quest'ultimo, sono opponibili alla curatela, mentre quelli formati in epoca successiva debbono indicare quale destinataria l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore”.