Con la sentenza n. 34526 del 7 settembre 2009, la seconda sezione penale della Corte di cassazione ha confermato la condanna di una banca, che fungeva da intermediario finanziario, per essere responsabile civilmente dei danni causati da un promotore, anche se costui aveva agito violando le regole contrattuale stabilite dalla banca.
La difesa della banca aveva sostenuto l’estraneità della responsabilità come intermediario in quanto il cliente aveva regolato direttamente il rapporto con il promotore, a dimostrazione dell’assenza di un nesso causale tra l’illecito perpetrato e il comportamento della banca.
Posizione questa che non ha convinto la Corte di cassazione che ha ricordato come, ai sensi dell’art. 31 del Tuf, l'intermediario risponde in solido per i danni arrecati a terzi dai suoi promotori, anche se conseguenti a responsabilità penale. Inoltre non viene meno il nesso di causalità tra l’attività del promotore e la responsabilità in solido dell’intermediario per il fatto che il rapporto tra cliente e promotore si sia svolto in difformità di quanto stabilito dal contratto bancario.
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