Il tempo necessario per indossare gli indumenti di lavoro per gli addetti alle mense aziendali rientra nell’orario di lavoro perchè è chiaramente improponibile, per motivi sanitari, che camice e cuffia per contenere i capelli siano indossati nel tragitto casa-lavoro.
Questo è quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9417 del 17 aprile 2018, sostenendo che, nel caso di specie, la vestizione e svestizione deve avvenire in azienda, onde evitare la contaminazione con polveri, agenti atmosferici, sporcizia ed altro, e non si può, invece, fare riferimento alla giurisprudenza consolidata in forza della quale il c.d. tempo tuta è da computare nell’orario di lavoro solo quando l’operazione di vestizione-svestizione sia diretta dal datore di lavoro ed il lavoratore non abbia, quindi, la libertà di scegliere luogo e tempo in cui indossare la divisa di lavoro.
La circostanza che la normativa contrattuale non contempli la computabilità dei tempi di vestizione nell’orario di lavoro, è una omissione che non può pregiudicare i diritti soggettivi dei lavoratori.
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