L’INPS, con messaggio n. 4029 del 30 ottobre 2018, ha ricordato che, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in presenza della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa tributaria vigente, le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni alle pensioni erogate ai residenti all'estero.
Tenuto conto del numero sempre più ampio di pensionati trasferitisi all'estero negli ultimi anni, l’Istituto ha ritenuto opportuno individuare le modalità per la corretta applicazione delle convenzioni internazionali con riferimento alle pensioni liquidate ricorrendo al regime del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti.
In merito l’Agenzia delle Entrate, con apposito parere, ha specificato che in relazione al regime fiscale applicabile al trattamento pensionistico erogato ai non residenti, l'applicazione, da parte dell'INPS, dell'istituto del “cumulo dei periodi assicurativi” non comporta una rideterminazione della natura dell'intero trattamento pensionistico, dal momento che ha il solo fine di consentire l'utilizzo di tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.
Quindi, nel rispetto delle singole norme convenzionali, per l'importo corrispondente ai periodi assicurativi accreditati presso le gestioni previdenziali dei dipendenti pubblici, la potestà impositiva è da riconoscersi in via esclusiva al nostro Paese, mentre per l'importo corrispondente ai periodi assicurativi accreditati presso gestioni previdenziali dei dipendenti privati la potestà impositiva è da riservarsi al Paese di residenza del percettore.
Tuttavia, in tale ultima ipotesi l'Agenzia ha rammentato che i sostituti d'imposta, pur non essendovi tenuti, possono, sotto la propria responsabilità, non operare le ritenute alla fonte previa presentazione o, comunque, applicare il più favorevole regime impositivo previsto dalle singole Convenzioni solo se si riscontri con certezza la sussistenza nel caso concreto dei requisiti previsti dalle suddette norme pattizie internazionali.
Per effetto di ciò - conclude il messaggio - in presenza di trattamento pensionistico intestato a soggetto residente all'estero e risultante dal cumulo di contribuzione maturata in gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici e in gestioni previdenziali dei lavoratori privati, salvo le eventuali eccezioni e specificità previste dalla convenzione applicabile al caso concreto, nei casi in cui le convenzioni applicabili ricalchino il modello di convenzione OCSE, sarà necessario applicare il regime fiscale previsto dalla convenzione per le “pensioni” alla quota del trattamento maturato per effetto della contribuzione a carico delle gestioni dei lavoratori privati e il regime previsto per le “funzioni pubbliche” alla quota pensionistica corrispondente alla contribuzione accreditata nelle gestioni dei lavoratori pubblici.
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