Ulteriori chiarimenti dall’Inps sulla riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua.
Il taglio delle pensioni d’oro prevede che, nel quinquennio 2019/2023, i trattamenti di importo superiore a 100mila euro annui lordi erogati dall’Inps vengano decurtati percentualmente a seconda della fascia d’importo.
Nella circolare n. 116 del 9 agosto 2019 l’Inps precisa, sentito il ministero del Lavoro, che le pensioni da ridurre sono solo quelle erogate dallo stesso Inps con eccezione: delle pensioni d'invalidità, di quelle ai superstiti e a favore di vittime del dovere o azioni terroristiche, nonché delle pensioni liquidate dalle Casse professionali.
L’Istituto ricorda che le prime indicazioni in merito all’applicazione dell’articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019), sono stati forniti con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019.
Più specificamente, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha indicato che:
Infatti, il dettato normativo fa riferimento, per la riduzione, esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.
Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua e dell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012 e dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997:
Sono interessati dalla norma di riduzione anche i trattamenti erogati con quota 100.
L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva: negli ambiti così definiti, la riduzione non sarà applicata nella misura relativa ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997, con il sistema contributivo.
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