Pensioni anticipate lavori usuranti 2024: domande in scadenza

Pubblicato il 15 aprile 2024

C’è tempo fino al 2 maggio 2024 (essendo il 1° maggio giorno festivo) per i lavoratori che, svolgendo attività usuranti e perfezionando i requisiti previsti nel 2025, sono interessati ad accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati.

A chi spettano i benefici previdenziali?

Quali sono i lavoratori usuranti?

Come presentare la domanda di riconoscimento del beneficio e la domanda di pensionamento?

Ne abbiamo trattato in vari articoli (su tutti, si veda “Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: come fare domanda”): facciamo un riassunto delle puntate precedenti in vista della prossima scadenza del 2 maggio 2024.

Pensione anticipata lavoratori usuranti: cos’è e a chi si rivolge

Si tratta della possibilità di accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati prevista a favore dei lavoratori, pubblici o privati, le cui attività lavorative siano usuranti, vale a dire particolarmente faticose e pesanti.

In particolare, il pensionamento anticipato è destinato a:

Mansioni usuranti

Per mansioni particolarmente usuranti si intendono quelle svolte:

Requisiti

Per accedere alla pensione anticipata con i requisiti agevolati è necessario che l’attività usurante sia svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro, o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

Dal 2016 al 2026, i requisiti agevolati per accedere al trattamento pensionistico anticipato sono:

Categoria

Requisiti

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (addetti alla “linea catena”, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno o per lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo)

Dipendenti: quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni

Autonomi: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni

 

Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno

Dipendenti: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni

Autonomi: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni

Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno

Dipendenti: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

Autonomi: quota 100,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

NOTA BENE: Ai requisiti agevolati per accedere alla pensione anticipata non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Come fare la domanda

La domanda di riconoscimento del beneficio, per chi perfeziona i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, va presentata telematicamente, entro il 2 maggio 2024, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima di cui alla tabella A allegata al decreto 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017.

Per i lavoratori del settore privato l’INnps, con il messaggio n. 812 del 23 febbraio 2024, fa presente che, se dalla documentazione minima non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione contenente elementi utili e probanti l’attività svolta.

NOTA BENE: Dal 2011, sono utili le comunicazioni obbligatorie di rilevazione di lavoro usurante e notturno, di lavoro notturno e di lavoro a catena (articolo 5, decreto legislativo n. 67 del 2011 e articolo 6, decreto 20 settembre 2011) trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

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