Riguarda la tassazione dei trattamenti pensionistici erogati da un ente internazionale nei confronti di soggetto residente in Italia la risposta n. 177 del 31 gennaio 2023 fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Viene chiesto se la quota di pensione direttamente derivante da contributi pensionistici tassati alla fonte (pari ad 1/3) sia qualificabile esente come previsto dalla disciplina della previdenza complementare.
In merito l’Agenzia osserva che i contributi versati non sono riconducibili alle forme di previdenza complementare e, pertanto, non sono deducibili ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir.
Infatti, il trattamento pensionistico viene erogato dall'Ente che è un organismo internazionale che beneficia, nel territorio degli Stati aderenti, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei propri fini in base ad apposita Convenzione.
Ai sensi di tale Convenzione, alle pensioni erogate dall'Ente non si applica il regime di esenzione dalle imposte nazionali sul reddito previsto invece sui trattamenti ed emolumenti corrisposti dalla stessa Agenzia.
Ciò posto, gli emolumenti pensionistici percepiti dal soggetto residente in Italia, quindi, rientrano tra i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, che equipara ai redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” e concorrono alla formazione del reddito complessivo.
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