Per accedere alla pensione anticipata non è più necessario il requisito di 35 anni di contribuzione effettiva.
E' in questi termini che la Corte di cassazione - con le sentenze n. 24916 e n. 24952 del 17 settembre 2024 - ha inteso rileggere la normativa sul pensionamento anticipato introdotta dalla riforma Monti-Fornero del 2011.
Nelle menzionate decisioni, la Suprema corte si è espressa a favore di un orientamento estensivo della normativa, che include i contributi figurativi nel calcolo per la pensione anticipata, contrariamente alle precedenti interpretazioni restrittive della medesima Corte, ampliando così la possibilità di accesso a tale prestazione per i lavoratori.
Nei casi esaminati, la Sezione Lavoro della Cassazione si è occupata di due controversie che, appunto, avevano ad oggetto il diritto alla pensione anticipata in base alla legge n. 214 del 2011 (riforma Monti-Fornero) di due lavoratrici.
La questione principale era se i contributi figurativi per malattia o disoccupazione potessero essere utilizzati per soddisfare i requisiti minimi contributivi per accedere al pensionamento anticipato.
Fatti del caso
La Corte d'Appello, in entrambe le controversie, aveva respinto le richieste delle lavoratrici, stabilendo che la pensione anticipata richiede contributi effettivi e che i contributi figurativi non potevano essere considerati ai fini del raggiungimento dei 35 anni necessari secondo il vecchio regime.
Le due dipendenti avevano impugnato questa decisione, sostenendo che il comma 10 dell’art. 24 del Decreto legge n. 201/2011 (convertito, con modifiche, nella legge n. 214 del 2011) permette il conteggio dei contributi figurativi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'Appello.
Nelle due disamine, la Suprema corte ha rilevato che il sistema pensionistico è stato modificato dalla riforma del 2011, introducendo nuovi criteri per la pensione anticipata.
La riforma - ha evidenziato la Corte - ha eliminato il vecchio requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva.
Il comma 10 dell'art. 24 - si legge nella decisione - prevede l'accesso alla pensione anticipata con un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, senza specificare che la contribuzione debba essere effettiva.
Il comma 11, invece, richiede contributi effettivi per i lavoratori con il primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996.
Per gli Ermellini, ciò posto, la contribuzione figurativa può essere inclusa nel conteggio per soddisfare i requisiti della pensione anticipata secondo il comma 10.
Per contro, la decisione di escludere tali contributi, come preteso dall'INPS, risulterebbe priva di giustificazione e comporterebbe una disapplicazione della norma.
Dove, infatti, il legislatore ha voluto specificare l’effettività della contribuzione, lo ha fatto esplicitamente (come nel comma 11).
In assenza di tale specifica, la contribuzione figurativa deve essere considerata utile.
Da segnalare che in precedenza, con la sentenza 30265/2022, la Cassazione aveva invece ritenuto che la riforma mantenesse il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva, pur eliminando il requisito di età minima. Tale interpretazione seguiva la logica di inasprire le condizioni per il pensionamento anticipato rispetto alla normativa precedente.
Le due nuove sentenze, come detto, sottolineano invece che l’esclusione dei contributi figurativi, come malattia e disoccupazione, non è giustificata e porterebbe a una disapplicazione sostanziale del nuovo regime pensionistico, dato l’elevato numero di anni di contribuzione richiesti.
Dal 2012, quindi, con il passaggio dalla pensione di anzianità a quella anticipata, il requisito si basa sulla contribuzione utile, che include anche quella figurativa. Pertanto, i contributi figurativi possono essere conteggiati per raggiungere i requisiti richiesti per il pensionamento anticipato.
Le conclusioni della Corte
Per la Suprema corte, in conclusione, la Corte d'Appello aveva errato in diritto nei casi esaminati, perché non aveva riconosciuto la possibilità di includere i contributi figurativi nel calcolo dei requisiti contributivi per la pensione anticipata secondo il menzionato comma 10.
La Cassazione, così, ha accolto i ricorsi delle lavoratrici e cassato entrambe le sentenze impugnate, rinviando le cause alla Corte d'Appello per un nuovo esame in diversa composizione.
Sintesi del Caso | Questione Dibattuta | Soluzione della Corte di Cassazione | |
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Sentenza n. 24916/2024 | La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di una lavoratrice contro la decisione della Corte d'Appello che aveva rigettato la sua richiesta di pensione anticipata per mancanza di 35 anni di contribuzione effettiva. | Se i contributi figurativi per malattia o disoccupazione possono essere conteggiati per soddisfare i requisiti contributivi minimi per la pensione anticipata. | La Corte ha stabilito che la contribuzione figurativa può essere inclusa nel calcolo per la pensione anticipata, eliminando il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva. |
Sentenza n. 24952/2024 | Un caso simile riguardante un’altra lavoratrice, con la Corte d'Appello che aveva nuovamente rigettato la richiesta di pensione anticipata per mancanza di contribuzione effettiva minima. | La stessa questione sulla possibilità di includere i contributi figurativi nel conteggio per la pensione anticipata. | La Corte ha confermato che i contributi figurativi sono validi per il calcolo della pensione anticipata, evidenziando che il comma 10 dell'art. 24 non specifica l’obbligo di contribuzione effettiva. |
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