La Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello aveva ridotto l’importo di una penale giornaliera statuito in un preliminare di compravendita, ritenendolo eccessivo non solo rispetto al valore locativo di mercato del bene, ma anche con riferimento allo stesso prezzo di vendita dell’immobile e all’importo incamerato dal promittente venditore a titolo di caparra confirmatoria.
La Suprema corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente operato, tenendo conto del legame negoziale previsto dalle parti tra il preliminare di vendita e il contratto di comodato con cui nel frattempo era stato concesso l’immobile, nonché della totale non attuazione del complessivo risultato programmato.
In particolare, nella sentenza impugnata era stata accertata la manifesta eccessività della penale in considerazione sia del rapporto pari a 1/3 tra l’ammontare del risarcimento preventivamente liquidato, calcolato su base annua, ed il prezzo della compravendita, sia della sproporzione tra l’ammontare mensile della penale, fissata in 30mila euro, ed il valore locativo di mercato di immobili di pari categoria, determinato in misura pari al 4-5% del prezzo di vendita.
Rigettato, in definitiva, dalla Corte di legittimità – sentenza n. 10374 depositata il 27 aprile 2017 - il ricorso promosso dalla parte venditrice che pretendeva, in considerazione dell’inadempimento della parte promissaria acquirente, il pagamento della penale a suo tempo concordata.
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