, con la sentenza n. 18269 del 22 agosto stabilito che è valido il patto di demansionamento ai fini della conservazione del posto di lavoro, purché la modifica peggiorativa, con mansioni ed eventualmente retribuzione inferiori, sia richiesta dal lavoratore o comunque sia intervenuta con l’accordo tra le parti. L’onere di provare che sussistevano le condizioni di fatto per il licenziamento, scongiurato con il patto di demansionameto, rimane a carico del datore di lavoro.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".