Paziente dimessa si suicida. Omicidio colposo per lo psichiatra

Pubblicato il 22 settembre 2017

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha confermato la condanna di un medico psichiatra a quattro mesi di reclusione per omicidio colposo ai danni di una paziente suicidatasi.

In particolare, la donna, affetta da una grave schizofrenia per cui aveva anche subito diversi ricoveri ospedalieri, la mattina del sinistro, dopo aver ingerito un intero flacone di una sostanza psicotropa, si era recata, accompagnata dal proprio convivente, presso il servizio psichiatrico dell’Ospedale ove era in servizio il predetto medico. Lo stesso, dopo aver constatato che la donna si presentava tranquilla ma vigile – senza manifestare eccessivi sintomi da massiccia assunzione del farmaco – congedava la paziente, la quale, tuttavia, poco dopo essere tornata a casa, approfittando di una breve assenza del compagno, si suicidava buttandosi dal balcone.

Posizione di garanzia verso il malato.

Rischio di condotte suicidarie. Obbligo di approntare cautele

Da qui la condanna dello psichiatra per omicidio colposo, avverso cui quest’ultimo invano ricorreva. Sul punto, difatti, la Corte Suprema non fa che ribadire quanto già chiarito nel merito, ossia che il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del malato, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha pertanto l’obbligo – quando sussista, come nella specie, il concreto rischio di condotte autolesive e persino suicidarie – di apprestare specifiche cautele.

Condotte dovute

Posizione di garanzia ed obbligo di diligenza cui medico imputato, in servizio la mattina del sinistro, è venuto senz’altro meno. Ben altre sono le condotte – puntualizzano gli Ermellini con sentenza n. 43476 del 21 settembre 2017 – che egli avrebbe dovuto adottare nel caso di specie (come evidenziano anche le consulenze psichiatriche); ad esempio attivare un accertamento sanitario obbligatorio, un supplemento diagnostico di indagini o quantomeno un monitoraggio clinico anche presso una struttura di pronto soccorso.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL corretto negli appalti pubblici socio-sanitari e criteri per la base d’asta

02/04/2025

NASpI anticipata: niente restituzione integrale in caso di lavoro breve

02/04/2025

Incentivi contributivi per chi assume con contratto di apprendistato: la mappa

02/04/2025

Giustizia tributaria: al via Ufficio Ispettivo e Massimario

02/04/2025

Bollette, contributo straordinario di 200 euro: novità dal 1° aprile 2025

02/04/2025

Società cooperative, consorzi e BCC, regole e modelli per revisione e ispezione straordinaria

02/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy