Patteggiamento e ricorribilità in Cassazione della parte relative alle spese della parte civile

Pubblicato il 08 novembre 2011 Secondo le Sezioni unite penali di Cassazione – sentenza n. 40288 del 7 novembre 2011 – nei termini del patteggiamento non è ricompresa anche l'entità della somma da liquidare a titolo di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; quest'ultima, infatti, forma oggetto di una decisione autonoma che, anche se inserita nel rito alternativo, consente una “maggiore ampiezza dello spazio decisorio attribuito al giudice rispetto a quello inerente ai profili squisitamente penali”.

Ne consegue – precisano i giudici di legittimità – la ricorribilità in Cassazione della sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile ed, in particolare, “per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e all'esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Preliminare con clausola di irrevocabilità: risoluzione solo con consenso di tutti

07/02/2025

Fondo nuove competenze, domande dal 10 febbraio 2025. Come prepararsi

07/02/2025

Sicurezza sul lavoro, allergie da pollini: indicazioni INAIL

07/02/2025

Bonus investimenti ZLS, codice tributo per la compensazione nell’F24

07/02/2025

Cedu: rivedere la normativa sulle verifiche fiscali

07/02/2025

Telefisco 2025: chiarimenti su rimborso IVA e tassazione auto elettriche

07/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy