Patteggiamento e ricorribilità in Cassazione della parte relative alle spese della parte civile

Pubblicato il 08 novembre 2011 Secondo le Sezioni unite penali di Cassazione – sentenza n. 40288 del 7 novembre 2011 – nei termini del patteggiamento non è ricompresa anche l'entità della somma da liquidare a titolo di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; quest'ultima, infatti, forma oggetto di una decisione autonoma che, anche se inserita nel rito alternativo, consente una “maggiore ampiezza dello spazio decisorio attribuito al giudice rispetto a quello inerente ai profili squisitamente penali”.

Ne consegue – precisano i giudici di legittimità – la ricorribilità in Cassazione della sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile ed, in particolare, “per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e all'esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito”.
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