Patteggiamento e prescrizione. Parola alle Sezioni Unite

Pubblicato il 19 dicembre 2015

Il giudice del patteggiamento, prima di esaminare la richiesta concordemente formulata dalle parti, deve verificare se il reato contestato all'imputato si sia o meno estinto per prescrizione?

E' questo il quesito che la Terza sezione penale di Cassazione - ordinanza n. 49993 del 18 dicembre 2015 – ha ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni unite penali in considerazione dell'esistenza, sul punto, di diverse e contrapposte decisioni assunte all'interno della giurisprudenza della Corte di legittimità.

Primo orientamento: adesione come rinuncia alla prescrizione

Secondo un primo orientamento, la prescrizione, anche se maturata precedentemente alla sentenza di patteggiamento, non potrebbe essere fatta valere in sede di impugnazione in quanto l'adesione all'accordo tra le parti rappresenterebbe una forma di rinuncia espressa e non più revocabile alla preesistente causa estintiva.

Altro indirizzo: rinuncia alla prescrizione solo espressa

Altro opposto indirizzo interpretativo è quello secondo cui la richiesta di applicazione concordata della pena non costituirebbe rinuncia alla prescrizione, posto che quest'ultima, attese le conseguenze che ne derivano, presupporrebbe una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti.

La questione è emersa nell'ambito di un procedimento penale con riferimento al quale, al momento in cui era stata pronunciata la sentenza impugnata, era già maturato, in assenza di tempestivi atti interruttivi, il termine prescrizionale riferito al reato contestato.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ricorsi amministrativi INAIL, cosa cambia con il Collegato Lavoro

06/03/2025

Ricorsi INAIL: le nuove regole che semplificano il contenzioso amministrativo

06/03/2025

Commercialisti: novità della Legge di Bilancio 2025 sugli incentivi fiscali per le imprese

06/03/2025

Detrazione IVA e reverse charge, requisiti per fatture

06/03/2025

Correzione errori contabili: conseguenze per IRES e IRAP

06/03/2025

ZES Unica Sud: come presentare la domanda per accedere alle risorse 2025

06/03/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy