Il giudice del patteggiamento, prima di esaminare la richiesta concordemente formulata dalle parti, deve verificare se il reato contestato all'imputato si sia o meno estinto per prescrizione?
E' questo il quesito che la Terza sezione penale di Cassazione - ordinanza n. 49993 del 18 dicembre 2015 – ha ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni unite penali in considerazione dell'esistenza, sul punto, di diverse e contrapposte decisioni assunte all'interno della giurisprudenza della Corte di legittimità.
Secondo un primo orientamento, la prescrizione, anche se maturata precedentemente alla sentenza di patteggiamento, non potrebbe essere fatta valere in sede di impugnazione in quanto l'adesione all'accordo tra le parti rappresenterebbe una forma di rinuncia espressa e non più revocabile alla preesistente causa estintiva.
Altro opposto indirizzo interpretativo è quello secondo cui la richiesta di applicazione concordata della pena non costituirebbe rinuncia alla prescrizione, posto che quest'ultima, attese le conseguenze che ne derivano, presupporrebbe una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti.
La questione è emersa nell'ambito di un procedimento penale con riferimento al quale, al momento in cui era stata pronunciata la sentenza impugnata, era già maturato, in assenza di tempestivi atti interruttivi, il termine prescrizionale riferito al reato contestato.
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