Patronimico in aggiunta al cognome della madre, ok ma senza pregiudizio
Pubblicato il 11 dicembre 2014
Secondo la Corte di cassazione – sentenza n.
26062 del 10 dicembre 2014 – è legittimo che il giudice di merito disponga l'
attribuzione al minore del
cognome del padre naturale, in aggiunta a quello della madre.
E ciò, qualora il medesimo organo giudicante
escluda la configurabilità
di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome e consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità, suscettibile di sconsigliare l'aggiunta del patronimico.
In tale contesto, l'ampia discrezionalità attribuita, in materia, al giudice di merito comporta che la sua
decisione – che va maturata nell'esclusivo interesse del minore – è
incensurabile in sede di legittimità,
se adeguatamente motivata.