Patronati, torna il “no” al patto di quota lite

Pubblicato il 05 giugno 2008 Il ministero del Lavoro ha diffuso ieri, unitamente alla nota informativa del 29 maggio 2008 (prot. 24/V/0008359), un nuovo schema tipo di convenzione per l'assistenza dei patronati in sede giudiziaria. Questi prestano assistenza giudiziaria ai propri iscritti attraverso la sottoscrizione di convenzioni con avvocati. Il Ministero precisa come il contributo dell'assistito alle spese di patrocinio debba essere concordato in maniera agevolata, anche al di sotto delle tariffe professionali; in ogni caso il legale non potrà chiedere altra somma rispetto a quella concordata col patronato. Non sono tenuti al pagamento i percettori di un reddito, al netto della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del fondo pensione dei lavoratori dipendenti, mentre il contributo è ridotto del 50% per chi ha un reddito non superiore al doppio del minimo del fondo lavoratori dipendenti. Lo schema tipo precisa che l'avvocato, nello svolgimento delle mansioni di assistenza, dovrà valutare l'opportunità della causa e comunicare le notizie relative all'iter del giudizio, all'assistito e al patronato. Altra peculiarità del nuovo schema è il divieto di patto di quota lite, precedentemente cancellato dal decreto Bersani, che rende nullo ogni patto convenzionale col quale si stabilisca per l'avvocato un compenso relativo ai beni oggetto della controversia. La nota integrativa rimarca in ultima analisi come le convenzioni coi patronati possano essere stipulate solo limitatamente a determinate competenze territoriali o giurisdizionali.
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