Con circolare protocollo n. 29675 del 21 dicembre 2015, il ministero dei Trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione, è intervenuto a fornire precisazioni interpretative per quanto riguarda l’articolo 219, comma 3-ter del Codice della strada.
La disposizione citata prevede che, nelle ipotesi in cui la revoca della patente venga disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 (relative a guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.
In particolare, il dicastero fa seguito a precedenti circolari in materia nonché all’ordinanza del Tribunale di Firenze n. 19572/2015 che ha avvalorato la tesi del ministero medesimo secondo cui il termine triennale per riconseguire la patente di guida decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Sul piano logico – si legge nel testo della circolare – appare dirimente il fatto che i tre anni per ottenere nuovamente la patente devono decorrere dalla revoca e non possono precederla.
Conseguendo, ossia, la revoca alla sentenza penale passata in giudicato, anche i tre anni per il riconseguimento devono decorrere dalla detta data.
Diversamente, infatti, i tre anni si farebbero decorrere da un momento in cui la patente non è stata ancora privata definitivamente di validità ed efficacia.
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