In tema di patent box, concorrono alla determinazione del reddito agevolabile anche i costi derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo svolte dai soci.
E’ questo quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risposta n. 76 del 14 marzo 2019.
L’istante è una società che svolge attività di ricerca e sviluppo nel campo del software, che viene poi dato in licenza d’uso a soggetti terzi. Si precisa che lo sviluppo del software avviene completamente in-house, essendo svolta principalmente dai soci dell’azienda e, di conseguenza, non ci sono costi in contabilità, quindi costi fiscalmente riconosciuti.
Si chiede all’Agenzia se, per il calcolo del reddito agevolabile ai fini del patent box, non essendovi costi fiscalmente riconosciuti, sia comunque possibile avvalersi del beneficio.
Ai sensi del paragrafo 6.4 della circolare 7 aprile 2016, n. 11/E, concorrono alla formazione del reddito agevolabile i costi, diretti e indiretti, connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, del bene immateriale agevolabile nella misura in cui gli stessi sono fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d’imposta in base alle disposizioni del Tuir.
Da ciò deriva che, se i costi sono identificati, diretti e indiretti, riferiti al bene immateriale agevolabile, occorre valutarne la rilevanza fiscale. Per fare questo, è necessario effettuare l’imputazione di tali costi al conto economico dell’esercizio di competenza.
Alla luce di quanto sostenuto, possono concorrere nel calcolo del reddito agevolabile anche i costi derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo svolte dai soci. E’ necessario, però, che i soci presentino fattura alla società, ed includano nel loro reddito Irpef i corrispettivi incassati.
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