Particolare tenuità del fatto esclusa? Possibile lieve entità

Pubblicato il 09 agosto 2019

E’ conciliabile, sul piano logico, la negazione della particolare tenuità di un fatto e l'affermazione della sua lieve entità?

Secondo la Prima sezione penale della Cassazione sì, in quanto la negazione della particolare tenuità del fatto, ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., non impedisce la qualificazione di lieve entità del medesimo fatto, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante.

E’ quanto si legge nel testo della sentenza n. 35843 dell’8 agosto 2019, dove gli Ermellini hanno precisato che il fatto di particolare tenuità ha minore rilevanza offensiva rispetto al fatto di lieve entità astrattamente integrante violazione della stessa norma incriminatrice, e per questo al riconoscimento della prima qualità fa seguito il radicale effetto della non punibilità, mentre al riconoscimento della seconda fa seguito soltanto l'attenuazione della pena.

Ne discende la possibilità di ammettere che la rilevanza penale di un comportamento “non sia così bassa da renderlo penalmente irrilevante come fatto di particolare tenuità, ma sia al tempo stesso limitata, in modo tale da consentire la sua qualificazione come fatto di lieve entità”.

E’ quanto può avvenire quando il fatto sia munito di portata offensiva significativamente inferiore a quella del comportamento astrattamente previsto dalla norma incriminatrice nell'ipotesi base, ossia non attenuata.

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