Non è ricorribile per Cassazione il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto.
Questo, ad esclusione delle ipotesi previste nel comma 6, dell'articolo 409 del Codice di procedura penale, ed ossia nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5, del Codice di procedura penale.
Difatti, il provvedimento di archiviazione non risulta iscrivibile nel casellario giudiziale e viene a mancare l'interesse ad impugnare, “non risultando il provvedimento lesivo di alcun interesse dell'indagato".
Così la Terza sezione penale di Cassazione nel testo della sentenza n. 46379 del 9 ottobre 2017.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, precisato come attraverso questa ricostruzione del sistema normativo della particolare tenuità del fatto, le norme che non prevedono l'impugnazione del provvedimento di archiviazione o la rinuncia non ammessa da parte dell'indagato all'archiviazione, risultano conformi alla Costituzione, in quanto, “nessun effetto pregiudizievole (quale potrebbe essere l'iscrizione nel casellario) risulta dall'archiviazione”.
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