Non vi è ragione, anche solo sistematica, per escludere la possibilità di diretta applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto da parte della Corte di cassazione, in applicazione dei poteri di annullamento senza rinvio che l’articolo 620, lettera l) del Codice di procedura penale le riconosce.
Ciò, ogniqualvolta già dalla sentenza impugnata risultino palesi la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi formali e un apprezzamento del giudice di merito coerente alla conclusione logica che il caso di specie vada sussunto nella particolare tenuità del fatto.
In detta ipotesi, la restituzione degli atti al giudice di merito, previo annullamento con rinvio, per chiedere se il contesto configuri o meno anche un’ipotesi di particolare tenuità del fatto appare soluzione in rito disapplicante l’articolo 620 sopra richiamato, contrastante con i principi costituzionali di ragionevole durata del processo e della sua economia ed efficienza nonché intrinsecamente contraddittorio “in quanto non si vede come potrebbe una motivazione del giudice di merito che negasse la sussistenza, in un tal genere di fattispecie, della causa di non punibilità essere sostenuta da una motivazione non apparente, non contraddittorio o non manifestamente illogica”.
E’ quanto rilevato dalla Sesta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 44683 depositata il 6 novembre 2015.
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