Particolare tenuità del fatto, parere favorevole dalla commissione Giustizia
Pubblicato il 04 febbraio 2015
La commissione Giustizia della Camera, nella seduta del 3 febbraio 2015, si è espressa con riferimento al Decreto legislativo messo a punto dal Governo contenente disposizioni in materia di
non punibilità per particolare tenuità del fatto, formulando un
parere favorevole con condizioni ed osservazioni.
Si rammenta che nello schema di decreto del Governo - redatto in attuazione della Legge delega n. 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione ed approvato dal Consiglio dei ministri il 1° dicembre 2014 - la particolare tenuità del fatto viene prevista come
causa di non punibilità del reato
nelle ipotesi di non abitualità della condotta.
La previsione riguarderebbe i reati sanzionati fino a cinque anni di detenzione, e quelli puniti con sanzioni pecuniarie.
Parere e condizioni
Nel testo del parere viene evidenziata, in particolare, l'opportunità di stabilire espressamente, con riferimento all'applicazione del nuovo istituto, l'
esclusione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale, da un lato, e le circostante attenuanti ad effetto comune dall'altro, ad eccezione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.
Sempre secondo la commissione Giustizia, per specificare ulteriormente gli indici di valutazione e ponderazione della tenuità del fatto, potrebbero essere presi
in considerazione anche i criteri specificati dall'articolo 133, primo comma, del Codice penale, ed alcuni criteri di valutazione della modalità della condotta.
Inoltre,
non parrebbe congruo che dell'eventuale
archiviazione richiesta per tenuità del fatto, il pubblico ministero debba darne
avviso, oltre alla persona sottoposta alle indagini,
alla persona offesa solo nel caso in cui abbia dichiarato di voler essere informata dell'eventuale archiviazione.
Secondo la commissione, infine, con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione, sarebbe
opportuno prevedere uno
specifico reclamo di merito.