La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. non è esclusa dalla condotta permanente né dal concorso formale di reati.
A chiarirlo è la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 47039 depositata il 27 novembre 2015, esaminando il ricorso del Procuratore della repubblica avverso la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nei confronti di un soggetto, cui era stato contestato un abuso edilizio per la costruzione di una tettoia, in assenza di autorizzazione, su terreno di proprietà comunale.
Due le questioni principalmente sollevate da parte ricorrente.
Prima fra tutte, la presunta collocazione della contestata condotta permanente (violazione urbanistica), nella nozione di abitualità del comportamento, che avrebbe impedito – a detta del Procuratore - l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Censura, tuttavia, in parte respinta dalla Cassazione, secondo cui il reato permanente è caratterizzato non tanto dalla reiterazione della condotta, quanto piuttosto da una condotta persistente (con conseguente protrazione del tempo degli effetti e dunque, dell'offesa al bene giuridico). Non è quindi riconducibile - sostiene la Corte - nell'alveo del comportamento abituale come individuabile ai sensi dell'art. 131 bis c.p., sebbene possa essere oggetto di valutazione con riferimento all' "indice – criterio" della particolare tenuità dell'offesa.
Né, secondo la Corte, vale ad escludere la particolare tenuità – quale ulteriore motivo di doglianza sollevato – il fatto che nella specie sia in contestazione un concorso formale di reati.
All'imputato erano state infatti contestate sia una infrazione alle normativa urbanistica che alla normativa paesaggistica, entrambe, poste in essere con la medesima condotta. Trattasi dunque – secondo la Cassazione – di unicità di azione od omissione, tale da non poter essere collocata tra le ipotesi di condotte plurime, abituali e reiterate che impediscono, ex art. 131 c.p., la concessione della non punibilità.
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