Il corretto comportamento fiscale da seguire nel trasferimento del 50% di una società acquisita in perdita con la c.d. dote, è al centro di un interpello posto all'agenzia delle Entrate, che fornisce spiegazione con la Risposta n. 39 del 19 ottobre 2018.
Il caso vedeva una società acquisirne un'altra, al costo simbolico di un euro, che contestualmente portava in dote una “riserva” finanziaria, ricondotta in un fondo, per fronteggiare le possibili variazioni negative dei risultati collegati alla partecipazione nella controllata:
Si è verificato, dunque, che l'acquirente non ha sostenuto alcun esborso di denaro, ma ha ricevuto una provvista dal cedente (finanziariamente compensata con gli altri debiti).
Pertanto, il fondo rischi su partecipazioni contabilmente rilevato dall’istante è specificamente collegato alle variazioni che può subire la partecipazione nella controllata che riflettono l’andamento dei suoi risultati economici.
L'istante cede l'acquisita - oggetto di capitalizzazione con rinuncia a un credito finanziario e contestuale rilascio a conto economico di quota-parte del fondo rischi per pari ammontare del credito - ma senza dote, perché un miglioramento delle prospettive economiche della società acquisita ha fatto registrare il raggiungimento del pareggio di bilancio della stessa.
Ciò premesso, l'Agenzia ritiene che l’intero ammontare della dote (sia per la quota-parte già rilasciata a conto economico a seguito della capitalizzazione, sia per quella residua rilasciata a conto economico a seguito del trasferimento finale), in quanto strettamente connesso alla specifica partecipazione cui inerisce, può assimilarsi, ai fini fiscali, a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo, il quale concorrerà alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo ai sensi dell’articolo 87 del Tuir, al ricorrere dei presupposti ivi previsti.
In relazione al primo soggetto cedente, che ha ceduto all'Istante, il medesimo ammontare, sempre in virtù della sua stretta connessione alla specifica partecipazione cui inerisce, può assimilarsi a un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, il quale peraltro ha già concorso alla formazione del reddito imponibile in sede di trasferimento della stessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 87 e 101 del Tuir.
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