Il Legislatore, con l’art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015, ha istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) i quali:
La definizione dei criteri e delle modalità dell’ASDI è stata, tuttavia, demandata a un Decreto Interministeriale (del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) che è stato emanato in data 29 ottobre 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016.
Alla luce di quanto stabilito dall’art. 2 del D.I. del 29 ottobre 2015, l'ASDI sarà concesso ai lavoratori che:
L'ASDI sarà erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo al termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi.
Nel caso in cui il lavoratore abbia già fruito dell'ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, l'ASDI sarà erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell'ASDI fruito in tale periodo di tempo e, comunque, per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi di ASDI fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI.
L'importo dell'ASDI è fissato in misura pari al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale.
Il suddetto importo è incrementato per i figli a carico con le seguenti modalità:
Numero di figli |
Incremento dell’ASDI in euro |
1 |
89,7 |
2 |
116,6 |
3 |
140,8 |
4 o più di 4 |
163,3 |
N.B.: Gli importi sono aumentati annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell’AGO dei lavoratori dipendenti. |
e non può essere:
La domanda dell'ASDI va presentata telematicamente all'INPS, dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di 30 giorni.
I moduli e le modalità di presentazione della domanda saranno resi noti dall’INPS.
Si evidenzia, tuttavia che il beneficio sarà riconosciuto dall’Istituto nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e di 198 per l'anno 2016, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
In caso di insufficienza delle risorse, l’INPS dovrà fornirne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet e non potrà prendere in considerazione ulteriore domande.
Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell’ASDI instaurerà un rapporto di lavoro subordinato o intraprenderà un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale sarà soggetto ai limiti di compatibilità ed agli obblighi di comunicazione previsti per la NASpI dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. n. 22/2015.
Anche le comunicazioni di inizio di:
dovranno essere rese nei medesimi termini previsti per la NaspI, ed anche nel caso in cui l'attività sia avviata da altri componenti il nucleo familiare.
Il beneficiario decadrà dalla fruizione dell'ASDI negli stessi casi previsti per la NaspI e cioè in caso di:
Posto che il beneficiario dell’ASDI, oltre che per gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato, potrà essere convocato nei giorni feriali dai competenti Servizi per l'Impiego con un preavviso di almeno 24 ore e di non più di 72 ore, secondo le modalità concordate nel progetto personalizzato, ai sensi dell’art. 6 del D.I. 29 ottobre 2015, la mancata presentazione senza giustificato motivo alle convocazioni o agli appuntamenti comporterà la decurtazione di un quarto di una mensilità dell'ASDI, fermi restando gli incrementi per carichi familiari.
Alla seconda mancata presentazione non giustificata, l’ASDI sarà sospesa per una mensilità e saranno concessi i soli incrementi per carichi familiari, mentre, alla terza mancata presentazione non giustificata il lavoratore decadrà dalla fruizione dell'ASDI.
Inoltre, la mancata partecipazione ingiustificata alle iniziative di orientamento comporterà la sospensione dell'ASDI per una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari e per la seconda mancata partecipazione non giustificata è prevista la decadenza dalla fruizione del beneficio in questione.
Infine, è prevista la decadenza dall’ASDI anche per la mancata:
Ad ogni modo le mensilità di ASDI non usufruite per effetto della decadenza dal beneficio saranno computate ai fini dell’eventuale concessione futura, nonché per la definizione della durata massima della prestazione.
Quadro delle norme |
Legge n. 22/2015 D.I. del 29 ottobre 2015 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015 |
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