Parte la ASDI

Pubblicato il 28 gennaio 2016

Il Legislatore, con l’art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015, ha istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) i quali:

La definizione dei criteri e delle modalità dell’ASDI è stata, tuttavia, demandata a un Decreto Interministeriale (del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) che è stato emanato in data 29 ottobre 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016.

Beneficiari

Alla luce di quanto stabilito dall’art. 2 del D.I. del 29 ottobre 2015, l'ASDI sarà concesso ai lavoratori che:

  1. abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima;
  2. al termine del periodo di fruizione della NASpI siano ancora in stato di disoccupazione;
  3. siano (sempre al termine del periodo di fruizione della NASpI) componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un'età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  4. siano in possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad € 5.000;
  5. non abbiano già usufruito dell'ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e, comunque, per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
  6. abbiano sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico redatto dal Servizio per l'Impiego nel cui ambito territoriale sia stabilita la residenza del richiedente l'ASDI, a seguito di colloqui individuali. In alternativa il lavoratore deve aver sottoscritto analogo progetto di presa in carico con i competenti Servizi nel periodo di fruizione della NASpI o aver stipulato un contratto di ricollocazione.

Durata e misura

L'ASDI sarà erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo al termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già fruito dell'ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, l'ASDI sarà erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell'ASDI fruito in tale periodo di tempo e, comunque, per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi di ASDI fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI.

L'importo dell'ASDI è fissato in misura pari al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale.

Il suddetto importo è incrementato per i figli a carico con le seguenti modalità:

Numero di figli

Incremento dell’ASDI in euro

1

89,7

2

116,6

3

140,8

4 o più di 4

163,3

N.B.: Gli importi sono aumentati annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell’AGO dei lavoratori dipendenti.

 

e non può essere:

Domanda

La domanda dell'ASDI va presentata telematicamente all'INPS, dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di 30 giorni.

I moduli e le modalità di presentazione della domanda saranno resi noti dall’INPS.

Si evidenzia, tuttavia che il beneficio sarà riconosciuto dall’Istituto nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e di 198 per l'anno 2016, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

In caso di insufficienza delle risorse, l’INPS dovrà fornirne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet e non potrà prendere in considerazione ulteriore domande.

Compatibilità e decadenza

Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell’ASDI instaurerà un rapporto di lavoro subordinato o intraprenderà un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale sarà soggetto ai limiti di compatibilità ed agli obblighi di comunicazione previsti per la NASpI dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. n. 22/2015.

Anche le comunicazioni di inizio di:

dovranno essere rese nei medesimi termini previsti per la NaspI, ed anche nel caso in cui l'attività sia avviata da altri componenti il nucleo familiare.

Obblighi

Il beneficiario decadrà dalla fruizione dell'ASDI negli stessi casi previsti per la NaspI e cioè in caso di:

  1. perdita dello stato di disoccupazione;
  2. inizio di un'attività lavorativa subordinata, o in forma autonoma, o in forma di impresa individuale, senza provvedere alle comunicazioni di legge;
  3. raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  4. acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità.

Sanzioni

Posto che il beneficiario dell’ASDI, oltre che per gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato, potrà essere convocato nei giorni feriali dai competenti Servizi per l'Impiego con un preavviso di almeno 24 ore e di non più di 72 ore, secondo le modalità concordate nel progetto personalizzato, ai sensi dell’art. 6 del D.I. 29 ottobre 2015, la mancata presentazione senza giustificato motivo alle convocazioni o agli appuntamenti comporterà la decurtazione di un quarto di una mensilità dell'ASDI, fermi restando gli incrementi per carichi familiari.

Alla seconda mancata presentazione non giustificata, l’ASDI sarà sospesa per una mensilità e saranno concessi i soli incrementi per carichi familiari, mentre, alla terza mancata presentazione non giustificata il lavoratore decadrà dalla fruizione dell'ASDI.

Inoltre, la mancata partecipazione ingiustificata alle iniziative di orientamento comporterà la sospensione dell'ASDI per una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari e per la seconda mancata partecipazione non giustificata è prevista la decadenza dalla fruizione del beneficio in questione.

Infine, è prevista la decadenza dall’ASDI anche per la mancata:

Ad ogni modo le mensilità di ASDI non usufruite per effetto della decadenza dal beneficio saranno computate ai fini dell’eventuale concessione futura, nonché per la definizione della durata massima della prestazione.

 

Quadro delle norme

Legge n. 22/2015

D.I. del 29 ottobre 2015

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015

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