Mevio è titolare firmatario dell'omonima ditta individuale artigiana operante nel campo dell'edilizia. All'inizio del mese di gennaio 2011 decide di assumere a tempo indeterminato il dipendente Tizio con contratto a tempo parziale orizzontale, qualifica di manovale edile. La prestazione lavorativa viene pattuita in 25 ore settimanali e articolata in cinque ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 12,30. Il rapporto si conclude nel mese di giugno 2011 per dimissioni del lavoratore Tizio. Nel mese di luglio personale della DTL, al termine di un accertamento ispettivo, riqualifica a tempo pieno il rapporto di lavoro di Tizio, con assoggettamento a contribuzione virtuale dell'intero periodo lavorato e con sanzioni per i disvalori contenuti nel Libro Unico del Lavoro e per la lettera di assunzione. Viene inoltre adottato provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali sulla differenza tra quanto dovuto per il rapporto full-time e quanto percepito in part-time. È corretto il comportamento degli ispettori?
Il contratto di lavoro part-time: caratteristiche generali
L'ampia diffusione che ha assunto nel corso degli anni il contratto a tempo parziale e il costante approfondimento delle corrispondenti e complesse tematiche dedicato dagli operatori di settore consentono di evitare il decalogo delle norme che delineano l'istituto e che sono contenute principalmente nel D.lgs. n. 61/00, significativamente modificato dall'art. 46 del D.lgs. n. 276/03 e successivamente dall'art. 1 comma 44 della L. n. 247/07. Sul punto è sufficiente rammentare che la figura del lavoro part-time ricorre nel caso in cui lavoratore e datore di lavoro abbiano concordato l'osservanza di un orario di lavoro di durata inferiore all'orario normale determinato dall'art. 3 del D.lgs. n. 66/03, ovvero a quello necessariamente inferiore stabilito dal contratto collettivo di categoria. Ne segue, pertanto, che anche una modesta riduzione oraria della prestazione consente di ricondurre il rapporto relativo nell'ambito del contratto a tempo parziale. Già sotto la pregressa disciplina contenuta nella L. n. 863/1984 la Corte Costituzionale aveva stabilito che “[...] il legislatore non ha considerato sufficiente che il contratto specifichi il numero di ore di lavoro al giorno (ovvero il numero di giorni alla settimana, al mese o all'anno, ovvero il numero di settimane al mese o all'anno, ovvero il numero di mesi all'anno) in cui la prestazione lavorativa deve svolgersi, ma ha inteso stabilire che, se le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario, di tale orario giornaliero deve essere determinata la "distribuzione" e cioè la collocazione nell'arco della giornata [...]”.
Tale principio è stato infatti recepito dall'art. 2 del D.lgs. n. 61 il quale stabilisce che nel contratto, da redigersi in forma scritta ai fini della prova, e che può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato, debba essere specificata la durata e la collocazione temporale della prestazione, con riferimento “al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”, atteso che eventuali clausole difformi rispetto a tale distribuzione sono ammissibili nei limiti della disciplina prevista per le clausole “flessibili” ed “elastiche”.
Il part-time dal punto di vista contributivo e i limiti di utilizzo nel settore edile
La sintetica esposizione dei profili generali del contratto, le cui dinamiche interpretative e applicative, sottoposte come noto al principio della pro rata temporis, hanno fornito l'occasione per i reiterati interventi effettuati in materia dal Ministero del Lavoro, costituisce preludio per l'esame della relativa disciplina previdenziale. Quest'ultima nel settore edile ha assunto carattere controverso a seguito dell'emanazione della circolare INPS n. 6 del 2010, nonché dalla circolare INAIL n. 51/2010, poi avallate dal Ministero del Lavoro con propria interpretazione contenuta nell'interpello n. 8 del 03/03/2011.
Occorre osservare preliminarmente che gli oneri previdenziali e le tutele previste per il rapporto di lavoro part-time sono sostanzialmente corrispondenti a quelli garantiti per la generalità dei lavoratori. Tuttavia la determinazione dei contributi è peculiare per il contratto de quo, atteso che il minimale viene calcolato sulla retribuzione oraria anziché giornaliera.
Con messaggio n. 5143/14.02.2005 l'INPS ha precisato altresì che in funzione del calcolo non è previsto un numero minimo di ore di lavoro su cui calcolare la contribuzione, con la conseguenza che in presenza di un contratto a tempo parziale con un orario di lavoro inferiore a quello minimo definito dal CCNL di riferimento, i contributi previdenziali e assistenziali devono essere calcolati tenendo conto dell'orario pattuito.
La facoltà di determinare la contribuzione sulla base dell'orario effettivo subisce tuttavia una significativa limitazione in edilizia ove le parti sociali firmatarie dei CCNL attinenti a ciascuna categoria di settore, in applicazione dell'art. 1 comma 3 del D.lgs. n. 61 cit., hanno stabilito limiti di contingentamento per la stipula dei contratti part-time.
Si prescinde dal sindacare l'assunto posto dalle parti sociali alla base degli accordi integrativi, per il quale la “determinazione delle condizioni e modalità” della prestazione part-time comprenderebbe anche la facoltà di stabilire limiti numerici all'impiego di tale contratto nel settore edile e va piuttosto messo in luce, ai fini della presente vicenda, la disciplina stabilita dall’art. 97 comma IX del CCNL Imprese edili artigiane del 23/07/2008.
Tale norma ha previsto che “[…] le imprese da 0 a 3 dipendenti possono assumere dipendenti operai a tempo parziale, per un periodo massimo temporale del 30% del monte ore annuale degli addetti occupati nell'impresa […]”. Con accordo del 09/03/2010 le parti firmatarie hanno altresì stabilito che “il comma 9 va interpretato nella possibilità per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti di assumere un solo dipendente con contratto part-time, definendo convenzionalmente in 912 ore annuali il tetto massimo usufruibile”.
La ratio sottesa a tale limitazione viene individuata nella tendenziale incompatibilità tra il contratto part-time e il lavoro in ambito edile. Quest'ultimo settore infatti postula prestazioni di per sé insuscettibili di riduzione o parcellizzazione oraria, perché improntate su obiettivi di risultato e sovente rese con modalità unitarie dai lavoratori. Questi infatti sono tenuti ad operare “in squadra” e in contesti spaziali mobili e dislocati rispetto alla sede legale dell'impresa, per lo più raggiungibili in gruppo e con l'ausilio di mezzi di trasporto forniti del datore di lavoro. Ciò spiega perché l'impiego di tale contratto flessibile sia stato oggetto di accordo con le parti sociali firmatarie dei contratti in edilizia, ma con limiti numerici alquanto ridotti, al fine di evitare elusioni della normativa e consentire altresì che la prestazione ad orario inferiore del lavoratore part-time possa venire “assorbita” o “contenuta” dalla forza lavoro degli altri dipendenti dell'impresa.
Effetti relativi al superamento delle 912 ore annue
Su tali presupposti si incardina il punto delicato della questione e che riguarda gli effetti scaturenti dalla violazione delle disposizioni inderogabili di contratto, aventi ad oggetti i predetti limiti di contingentamento. L'accordo integrativo del 09/03/2010 ha stabilito che “i contratti a tempo parziale, stipulati successivamente la data di decorrenza del presente Accordo, in misura eccedente le percentuali indicate ai commi precedenti e/o non ottemperando alle procedure ivi previste, si considerano a tempo pieno sin dal momento della loro stipulazione con i corrispondenti obblighi retributivi e contributivi [...]”. Ciò comporta che laddove il contratto a tempo parziale venga stipulato in violazione dei limiti orari annuali, lo stesso debba essere riqualificato a tempo pieno, con la conseguenza che la differenza oraria della prestazione non registrata a libro unico, sarà assoggettata a contribuzione virtuale di cui all’art. 29 del D.L. n. 244/95, così come convertito nella L. 341/1995.
Il CCNL Industria non contempla il tetto delle 912 ore, tuttavia il superamento dei limiti di contingentamento di cui all'art. 78, commi 9 e 10, comporta, a detta del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell’INAIL (cfr. Interpello Ministero Lavoro n. 8/2011, Circolare INPS 6/2010 e Circolare INAIL 51/2010), conseguenze non dissimili a quelle stabilite per la violazione del CCNL edilizia, settore artigiani.
Senza entrare nel merito della fondatezza dell'interpretazione prospettata da INPS e INAIL, e condivisa dal Ministero del Lavoro, né delle contrapposte tesi che sono state propugnate con recisa e altrettanta fermezza dagli operatori di settore, ci si limita piuttosto a prendere atto dell'attuale orientamento degli organi di vigilanza, volto, in applicazione dei predetti orientamenti ministeriali, ad applicare l'art. 29 del D.L. n. 244 cit. per i contratti part-time stipulati in eccedenza ai limiti di contingentamento stabiliti dalle disposizioni inderogabili di contratto collettivo.
Esame del caso concreto: conseguenze retributive, contributive e sanzionatorie
Ebbene, venendo al caso di specie si può evidenziare sin da ora che il verbale ispettivo con cui la DTL ha contestato alla ditta Mevio la violazione dell'art. 97 del CCNL di categoria e ha conseguentemente riqualificato come full-time, e sin dalla data della stipula, il contratto di lavoro di Tizio, si pone in linea con gli orientamenti ministeriali. Tale riconversione ha comportato sia il recupero contributivo ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 244 cit. per il tempo di durata del rapporto di lavoro di Tizio, sia l'adozione delle corrispondenti sanzioni amministrative, irrogate tramite diffide ex art. 13 D.lgs. 124/2004, volte tanto a rettificare i disvalori contenuti nel Libro Unico del Lavoro, quanto a consegnare al lavoratore la lettera di assunzione. La differenza tra quanto dovuto per il rapporto riqualificato a tempo pieno e quanto già percepito in costanza di part-time è stata invece oggetto di provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 D.lgs. 124/2004.
Non appare dubitale che la ditta individuale Mevio, con in forza un solo lavoratore, avesse piena facoltà di poter occupare un dipendente con contratto part-time, fermo restando il rispetto del limite di 912 ore annue, così come prefigurato dall'accordo integrativo del 9 marzo 2010. In tal senso tuttavia la conformità al predetto limite richiedeva, da parte dell'impresa, una valutazione a priori. Infatti, come sopra descritto, nel contratto part-time le parti stabiliscono, tra l'altro, la durata e la collocazione temporale della prestazione, con riferimento “al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”. In ragione di ciò la determinazione del quantum della prestazione giornaliera comporta anche la consapevole definizione del complessivo orario di lavoro per l'intero arco di durata del rapporto.
Quest'ultimo requisito, in altri termini, era noto alla ditta individuale Mevio sin dall'atto di stipula del contratto con Tizio. Pertanto sin da tale momento, quindi con valutazione ex ante, Mevio era in condizione di verificare l'eventuale superamento o meno della soglia delle 912 ore annue e dunque sin da tale momento correva nel datore di lavoro l'obbligo di conformare temporalmente la prestazione del dipendente al rispetto dell'art. 97 CCNL cit.. Tanto più nel caso di specie, in cui il contratto di lavoro è stato siglato a tempo indeterminato. In tale ipotesi, infatti, la prestazione di lavoro, nell'intenzione delle parti, era destinata a protrarsi sine die, al di là dunque del parametro annuale di cui all'art. 97 CCNL cit., e pertanto a maggior ragione si imponeva una particolare ponderazione circa il rispetto del tetto massimo orario stabilito dalla contrattazione collettiva. La circostanza che il lavoratore Tizio abbia rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato nel mese di giugno 2011, e quindi prima che venisse di fatto superata la soglia delle 912 ore, non elide la violazione contrattuale, già commessa in sede di stipula del negozio.
Una diversa interpretazione per la quale il rispetto del limite dell'art. 97 CCNL cit. debba essere verificato con prognosi postuma, e quindi in ragione del concreto superamento o meno del tetto delle 912 ore, non appare condivisibile, poiché svilisce il momento genetico dell'obbligazione, nell'ambito del quale viene plasmato, sulla base della volontà delle parti, il contenuto del contratto e in relazione al quale si appunta la verifica preliminare circa il rispetto o meno degli standard garantiti dalle norme inderogabili dell'accordo collettivo.
Conclusioni
La violazione di tali norme in sede di stipula del contratto di lavoro determina l'invalidità del patto individuale la cui illiceità si protrae fino alla effettiva durata del rapporto, in relazione alla quale poi devono essere commisurati, questa volta con valutazione ex post, i contributi da recuperare ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 244 cit., nonché le differenze retributive come sopra descritte.
In sintesi e in applicazione di tale metodologia la DTL ha riscontrato l'invalidità del contratto part-time orizzontale stipulato a tempo indeterminato dalla ditta Mevio all'inizio del mese di gennaio 2011 con l'operaio Tizio, giacché la distribuzione della prestazione lavorativa contenuta in 25 ore settimanali (articolata in cinque ore giornaliere per cinque giorni alla settimana, dalle ore 7,30 alle ore 12,30, dal lunedì al venerdì) prefigurava un orario complessivo annuo superiore alla soglia delle 912 ore annue. Le conseguenze scaturenti da tale violazione sono state poi rapportate all'effettiva durata del rapporto di lavoro di Tizio terminato a giugno 2011 (gennaio 2011-giugno 2011). Per tale periodo è stata così applicata la contribuzione virtuale ai sensi dell'art 29 D. L. n. 244 cit. e sono state irrogate con diffida ex art. 13 D.lgs. n. 124/04 le sanzioni per i disvalori contributivi contenuti nel LUL (secondo le indicazioni in tal senso contenute al punto 7 sezione 1 e punto 21 sezione C del vademecum all'uopo emanato in materia e circolare Ministero Lavoro 23/2011) e per la lettera di assunzione da riconsegnare al lavoratore. In ultimo, la differenza retributiva tra quanto dovuto per il rapporto riqualificato a tempo pieno e quanto già percepito in costanza di part-time è stata fatta oggetto di separato provvedimento di diffida accertativa ex art. 12 D.lgs. 124/2004.
NOTE
i Cfr. Corte Cost. n. 210/92
ii L'espletamento della prestazione modulata in relazione alla distribuzione dell'orario di lavoro determina l'applicazione del part-time orizzontale o del part-time verticale ovvero del part-time misto, a seconda dei casi.
iii La giurisprudenza di merito ha precisato che “il D.lgs. n. 61/2000 consente alla contrattazione collettiva di prevedere clausole elastiche, ma presuppone comunque un'iniziale collocazione temporale concordata con il lavoratore e richiede comunque la disponibilità, dichiarata per iscritto dallo stesso, alla elasticità dell'orario con conseguente nullità della clausola di fissazione della durata della prestazione senza collocazione della stessa; nullità che non travolge la validità dell'intero contratto che resta valido ai sensi dell'art. 1419 c.c. e nell'ambito del quale il giudice proverà a determinare la modalità temporale di svolgimento della prestazione lavorativa” (cfr. Trib. Milano, 23/11/2006).
Per quanto riguarda il lavoro con turnazione, gli stessi giudici meneghini hanno osservato che: “Nel caso di prestazione lavorativa a tempo parziale in turni su fasce orarie prestabilite, appare necessario che nel contratto di lavoro sia recepita una turnazione tale da consentire al lavoratore (che l'abbia accettata con la sottoscrizione del contratto) di conoscere preventivamente la collocazione oraria della sua prestazione anche in un futuro non prossimo” (cfr. Trib. Milano, 31/12/2007; Trib. Milano Sez. lavoro, 08/06/2006; contra Trib. Milano, 09/03/2006; con circolare n. 46/01 il Ministero del Lavoro aveva ritenuto che “la mancanza o l’indeterminazione della durata della collocazione temporale della prestazione lavorativa part-time non inficia di nullità il contratto bensì comporta, su richiesta del lavoratore interessato, la trasformazione del rapporto a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale oppure, rispettivamente, la determinazione ad opera del giudice delle modalità temporali di svolgimento della prestazione con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all’art. 3, comma 7 o, in mancanza, con valutazione equitativa”. Tale affermazione è stata ribadita poi con circolare Ministero del Lavoro n. 9 del 2004).
iv “In proporzione al tempo”. In ambito lavorativo indica una retribuzione commisurata al tempo di lavoro e proporzionata alla retribuzione a tempo pieno.
v Cfr. circolari Ministero Lavoro n. 46/2001; n. 9/2004; n. 7/2008.
vi E invero, dopo una serie di interventi e modifiche normative, l'art. 9 comma 1 del D.lgs. n. 61 cit. ha previsto testualmente che “la retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”.
vii L'art. 1 comma 3 del D.lgs. n. 61 cit. recita testualmente che: “I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto”.
viii CCNL Edilizia Artigianato 23 luglio 2008, Accordo attuativo - integrativo. All’art. 97 del vigente CCNL dopo il nono comma è aggiunto il seguente decimo comma: “I contratti a tempo parziale, stipulati successivamente la data di decorrenza del presente Accordo, in misura eccedente le percentuali indicate ai commi precedenti e/o non ottemperando alle procedure ivi previste, si considerano a tempo pieno sin dal momento della loro stipulazione con i corrispondenti obblighi retributivi e contributivi, il cui inadempimento impedisce il rilascio all’impresa del Durc di regolarità [...]”.
Con dichiarazioni a verbale le parti dichiarano che in data 9 marzo 2010, hanno sottoscritto un’intesa per l’“Interpretazione ed applicazione del comma 9 dell’art. 97 del CCNL per i lavoratori dipendenti delle impresa artigiane e PMI dell’edilizia e affini del 23 luglio 2008 (lavoro a tempo parziale)” di cui si riporta il comma 5: “Le Parti firmatarie l’accordo del 23 luglio 2008, convengono che il comma 9 sopra indicato, và interpretato nella possibilità, per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti, di assumere un solo dipendente con contratto part-time, definendo convenzionalmente in 912 ore annuali il tetto massimo usufruibile [...]”.
ix Per un distinto caso che attiene comunque all'impossibilità da parte del contratto individuale di lavoro di derogare ai limiti orari stabiliti dalla contrattazione collettiva intervenuta ai sensi dell'art. 1 comma 3, cfr. Trib Torino 23/03/2005 per cui “la contrattazione collettiva in tema di part-time è espressamente autorizzata a dettare regole circa condizioni e modalità della prestazione lavorativa ex art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 61/2000. È quindi evidente come vi sia un'espressa previsione normativa sulla contrattazione collettiva integrativa della disciplina legale del contratto a tempo parziale. Non è viceversa previsto che il contratto individuale possa derogare ai limiti stabiliti dal contratto collettivo, ciò ad evidente tutela del lavoratore part-time il quale, accettando un orario troppo ridotto, potrebbe incorrere nella situazione di una prestazione oraria talmente esigua da non giustificare l'onere del vincolo contrattuale assunto. Si ritiene, pertanto, che l'espressa previsione normativa di intervento della contrattazione collettiva, a maggior regolamentazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, unitamente alla previsione del contratto collettivo nazionale di un limite di orario minimo derogabile solo dalla contrattazione decentrata o aziendale, porti a concludere che un contratto individuale, ove preveda un orario inferiore al limite minimo del contratto collettivo non autorizzato dalla contrattazione decentrata, possa essere impugnato dal lavoratore con richiesta di applicazione del più favorevole regime previsto a sua tutela dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2077 c.c.”.
x Cfr. Circolare n. 8 del 24/05/2010 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e circolare n. 11/2010 prot. n. 1253/22 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli.
xi Per spunti di riflessione in merito alla fondatezza dell’esegesi ministeriale, cfr. l’indirizzo internet http://www.dplmodena.it/altri/Ispezioni%20e%20Ricorsi%20-%20Anastasio.pdf
xii Il diritto alle differenze retributive spetta in virtù dell'Accordo attuativo-integrativo del 23 luglio 2008 (sopra riportato) che ha modificato l'art. 97 del CCNL Edilizia Artigianato aggiungendo il decimo comma, per il quale, come più volte ribadito, il superamento delle percentuali entro le quali poter ricorrere al lavoro a tempo parziale comporta la riqualificazione del rapporto ex tunc con recupero dei “corrispondenti obblighi retributivi e contributivi”. Tale accordo a parere degli scriventi costituisce eccezione alla regola generale di effettività e corrispettività della prestazione, secondo la quale, al di fuori di espresse deroghe legale e contrattuali, la retribuzione spetta soltanto ove la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del dipendente (cfr. per tutte Cass. civ. Sez. lavoro, 23/11/2006, n. 24886).
Sul rifiuto del datore di lavoro a ricevere la prestazione lavorativa: cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 07/05/2008, n. 11142 e Cass. civ. Sez. lavoro, 08/06/2009, n. 13162.
xiii Ciò in conformità con quanto affermato dal Ministero del Lavoro con circolare 34/2008, secondo cui il recupero delle somme non versate a titolo contributivo deve decorrere “dal momento in cui il datore di lavoro non ha osservato le condizioni di legge”.
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