di cassazione, con sentenza n. 168 del 10 gennaio 2006, statuisce che al datore di lavoro che in maniera sistematica ricorre a prestazioni del lavoratore con contratto part time eccedenti l’orario di lavoro pattuito, non spettano le agevolazioni contributive. Ciò vale sia per i contratti stipulati per iscritto, per i quali sono accordate agevolazioni in virtù di un minimale orario che va rispettato, sia per quelli solo verbali, poiché sono nulli e conseguentemente non vi si possono applicare agevolazioni “pensate” per rapporti in regola di norma.
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