Alle aziende in possesso della certificazione della parità di genere e che hanno presentato domanda di fruizione dell’esonero contributivo entro il 30 aprile 2023 l’INPS riconoscerà automaticamente (senza bisogno di specifica richiesta) l’agevolazione contributiva per tutto il periodo di validità della certificazione, vale a dire 36 mesi.
La semplificazione amministrativa (non l’unica), che premia ulteriormente quei datori di lavoro privati che si sono adoperati per ottenere la certificazione della parità di genere in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati, arriva dall’INPS con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023.
Con lo stesso messaggio l’Istituto inoltre spiega ai datori di lavoro privati che conseguano la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023 come presentare domanda di esonero.
Le aziende che conseguano la certificazione della parità di genere (articolo 46-bis, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, cd. Codice per le pari opportunità tra uomo e donna) possono beneficiare dell’esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo individuale di 50.000 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro annui (articolo 5, legge 5 novembre 2021, n. 162).
Ai fini del riconoscimento dell’esonero in parola, la certificazione della parità di genere deve essere stata rilasciata da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportare il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022.
L’INPS ha emanato la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 e il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023 con le istruzioni da seguire per ottenere l’esonero contributivo in parola a favore dei datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022.
Istruzioni che l'Istituto richiama integralmente per la fruizione del beneficio contributivo da parte delle aziende che abbiano conseguito la certificazione entro il 2023 nel messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023, emanato in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
I datori di lavoro privati che conseguono la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023 possono fare domanda di esonero utilizzando il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” (decreto del 20 ottobre 2022).
La domanda va presentata sul sito internet dell’INPS entro il 30 aprile 2024 e deve indicare, oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, la retribuzione media mensile globale, l’aliquota datoriale media e la forza aziendale media stimate relativamente al periodo di validità della certificazione di parità di genere nonché il periodo di validità della certificazione.
La domanda deve infine contenere la dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere con l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere e la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato.
ATTENZIONE: Il requisito del possesso di certificazione valida e conforme è verificato dall’INPS in fase di istruttoria delle domande e ai fini dell’accoglimento della stessa sulla base dei dati comunicati periodicamente dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le domande ricevute sono elaborate dall’INPS massivamente solo al termine del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2024), restando fino ad allora nello stato “trasmessa”.
Le domande per le quali è riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante (1% della contribuzione datoriale nel limite di 50.000 euro annui) sono contrassegnate dallo stato “Accolta”, salvo passare successivamente nello stato “accolta parziale” nell’ipotesi di insufficienza delle risorse.
L’INPS autorizzerà i datori di lavoro a cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”.
Per le domande presentate entro il 30 aprile 2023, l’INPS, con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023 comunica le seguenti, importanti, semplificazioni procedurali:
- i datori di lavoro privati che hanno già presentato domanda di esonero successivamente accolta dall’Istituto non devono ripresentare richiesta di autorizzazione all’esonero, che sarà riconosciuto automaticamente per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;
- per i datori di lavoro privati che indicato erroneamente nella domanda un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.
NOTA BENE: L’INPS porterà avanti azioni di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti a carico dei datori di lavoro che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, a seguito degli accertamenti, non coerente con i requisiti legittimanti richiesti
Infine, i datori di lavoro privati che hanno erroneamente presentato domanda per l'annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nell'anno 2023, possono ripresentare domanda per l'annualità 2023.
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