Pareri del Cnf su delega per sostituzione in udienza e su decreto ingiuntivo per compenso professionale
Pubblicato il 14 novembre 2013
Il Consiglio nazionale forense, a mezzo della propria commissione consultiva, ha adottato due pareri su altrettanti quesiti avanzati, in un caso, dall'Unione Triveneta e, nell'altro, dal Consiglio dell'Ordine di Ferrara.
Il
primo parere interviene a fornire precisazioni relativamente alla procedura per ottenere decreto ingiuntivo sul compenso per la prestazione professionale a fronte della abrogazione delle tariffe. Il Cnf ha, in particolare, precisato che le nuove disposizioni non hanno affatto intaccato la norma che richiede, necessariamente, per ottenere decreto ingiuntivo, il parere dell'Ordine forense circa l'adeguatezza del compenso richiesto dall'avvocato al cliente.
Con il
secondo parere, la commissione consultiva è intervenuta con chiarimenti relativi alle modalità della delega per farsi sostituire in udienza. Secondo il Cnf, l'avvocato, ferma la sua eventuale responsabilità di stampo professionale nei confronti del cliente, deontologica ed anche penale per dichiarazioni false, può farsi sostituire in udienza,
“conferendo incarico orale ad un Collega senz'altro onere probatorio né del conferente – che non deve necessariamente essere presente in udienza seppur al solo fine del conferimento della delega – né del delegato che non è tenuto ad esibire alcuna prova dell'incarico conferitogli diversa dall'affermazione di averlo ricevuto”.